Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
< Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitą pubblica
> Art. 6a Dati del formulario d’affiliazione
Art. 61 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitą pubblica
1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunitą e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.
2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalitą di applicazione di questa disposizione.
3 Le persone beneficiarie di privilegi, immunitą e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.
1 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657).
2 RS 192.12