Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 1: Principi
< Art. 59d Importi forfettari riferiti alle prestazioni
> Art. 60 Pubblicazione
Art. 59e1 Contributo per ogni caso
1 In caso di riscossione di un contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 della legge, i partner tariffali sottopongono all’approvazione del Consiglio federale il relativo importo. Alla richiesta vanno allegati un rapporto di attivitā dell’organizzazione e un preventivo che giustifichino l’importo proposto.
2 In caso di aumento del contributo per ogni caso, i partner tariffali sottopongono il nuovo importo all’approvazione del Consiglio federale.
3 Per la ripartizione del finanziamento del contributo per ogni caso č applicabile per analogia l’articolo 49a capoversi 1 e 2 della legge.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.