Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 2: Fatturazione
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Art. 59
1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:
- a.
- le date delle cure;
- b.
- le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
- c.
- le diagnosi nell’ambito del capoverso 2;
- d.1
- il numero d’identificazione della tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 14 febbraio 20072 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- e.3
- il numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
1bis Per l’elaborazione dei dati relativi alla diagnosi, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, necessarie secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.6
1ter Per la conservazione dei dati relativi alla diagnosi, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo. La pseudonimizzazione può essere tolta soltanto dal medico di fiducia dell’assicuratore.7
2 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire nelle convenzioni tariffali le informazioni e le diagnosi che di regola devono essere rese note solo al medico di fiducia dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 57 della legge. Per il resto, la comunicazione della diagnosi è retta dall’articolo 42 capoversi 4 e 5 della legge. A comune proposta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni, il dipartimento può stabilire un codice uniforme per le diagnosi, valevole in tutta la Svizzera.
3 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni.8
4 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 LAMal rimangono salve.9
5 Se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve far pervenire all’assicurato la copia della fattura prevista nell’articolo 42 capoverso 3 della legge. Può convenire con l’assicuratore che quest’ultimo trasmetta la copia della fattura.10
1 Introdotta dal art. 18 dell’O del 14 feb. 2007 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2007 497, 2008 6145).
2 RS 832.105
3 Introdotta dal art. 18 dell’O del 14 feb. 2007 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2007 497, 2008 6145).
4 RS 831.10
5 RS 235.11
6 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).