Sezione 11: Criteri di pianificazione
< Art. 58d Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
> Art. 59
Art. 58e Elenchi e mandati di prestazioni
1 I Cantoni riportano nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’articolo 58b capoverso 3.
2 Negli elenchi è riportato per ogni ospedale il ventaglio di prestazioni previsto dal mandato di prestazioni.
3 I Cantoni attribuiscono a ogni istituto figurante nell’elenco un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. Questo può prevedere in particolare l’obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso.
Stato 1° maggio 2012
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