Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 8a: Case per partorienti
Sezione 10: Stabilimenti di cura balneare
< Art. 57 In generale
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Art. 58 Fonti termali

1 Sono considerate fonti termali quelle la cui acqua, per specifiche proprietą chimiche o fisiche, e senza che ne sia stata modificata la composizione naturale, procura o lascia presumere un effetto terapeutico scientificamente riconosciuto.

2 Le proprietą chimiche o fisiche devono essere dimostrate mediante analisi peritali dell’acqua e riesaminate ogni tre anni mediante analisi di controllo effettuate dalla competente istanza cantonale.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali