Sezione 8a: Case per partorienti
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Art. 55a
Le case per partorienti sono autorizzate se:
- a.
- soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 39 capoverso 1 lettere b–e della legge;
- b.
- hanno stabilito il proprio campo d’attivitą conformemente all’articolo 29 della legge;
- c.
- garantiscono una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
- d.
- hanno preso disposizioni per l’adozione di provvedimenti in caso di emergenza medica.
Stato 1° maggio 2012
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