Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 8a: Case per partorienti
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Art. 55a

Le case per partorienti sono autorizzate se:

a.
soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 39 capoverso 1 lettere b–e della legge;
b.
hanno stabilito il proprio campo d’attivitą conformemente all’articolo 29 della legge;
c.
garantiscono una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;
d.
hanno preso disposizioni per l’adozione di provvedimenti in caso di emergenza medica.

Stato 1° maggio 2012
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