Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi
< Art. 54 Condizioni d’autorizzazione
> Art. 55a

Art. 55

Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto di consegna di mezzi e d’apparecchi diagnostici o terapeutici, può esercitare a carico di questo assicuratore.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali