Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
< Art. 52 Organizzazioni d’ergoterapia
> Art. 53 Principio

Art. 52a1 Organizzazioni di fisioterapia

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se:

a.
sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
b.
hanno definito il loro campo d’attivitą quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
c.
le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47;
d.
dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attivitą;
e.
partecipano alle misure di controllo di qualitą di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo di attivitą, l’effettuazione di cure di buona qualitą e adeguate.

1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali