Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
< Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio
> Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia
Art. 52 Organizzazioni d’ergoterapia
Le organizzazioni d’ergoterapia sono autorizzate se:
- a.
- sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b.1
- hanno definito il loro campo d’attivitą quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c.2
- dispongono del personale specializzato necessario, con formazione corrispondente al loro campo d’attivitą;
- d.3
- dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attivitą;
- e.4
- partecipano alle misure di controllo di qualitą di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attivitą, l’effettuazione di cure di buona qualitą e adeguate.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali