Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
< Art. 50 Logopedisti
> Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio

Art. 50a1 Dietisti

1 I dietisti devono attestare:

a.2
il conseguimento del diploma di una scuola di dietetica riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale;
b.
un’attivitą pratica di due anni effettuata presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza oppure in un ospedale, in un gabinetto medico o presso un’organizzazione privata o pubblica sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

2 …4


1 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
3 RS 412.10
4 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali