Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
< Art. 49 Infermieri
> Art. 50a Dietisti
Art. 50 Logopedisti
I logopedisti devono attestare:
- a.
- una formazione professionale teorica e pratica di almeno tre anni, riconosciuta dal Cantone, e il conseguimento dell’esame concernente le seguenti branche:
- 1.
- linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
- 2.
- logopedia (metodo di terapia logopedica, pedagogia e psicologia per le persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
- 3.
- medicina (neurologia, otorinolaringologia, foniatria, psichiatria, stomatologia),
- 4.
- pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
- 5.
- psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell’apprendimento e la psicologia sociale),
- 6.
- diritto (legislazione sociale);
- b.1
- un’attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno uno in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno di pratica può essere assolto nel gabinetto medico diretto da uno specialista, coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali