Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
< Art. 4 Lavoratori distaccati all’estero
> Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitā pubblica

Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitā pubblica

1 Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:

a.
gli agenti federali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottoposti a un regime di mutazioni;
b.
gli agenti federali del DFAE o di un altro Dipartimento che lavorano all’estero;
c.
le persone che lavorano all’estero per conto di altre collettivitā o istituti svizzeri di diritto pubblico.

2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attivitā lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.

3 Il personale reclutato sul posto non č soggetto all’assicurazione obbligatoria.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali