Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
< Art. 4 Lavoratori distaccati all’estero
> Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitā pubblica
Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitā pubblica
1 Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:
- a.
- gli agenti federali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottoposti a un regime di mutazioni;
- b.
- gli agenti federali del DFAE o di un altro Dipartimento che lavorano all’estero;
- c.
- le persone che lavorano all’estero per conto di altre collettivitā o istituti svizzeri di diritto pubblico.
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attivitā lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
3 Il personale reclutato sul posto non č soggetto all’assicurazione obbligatoria.
Stato 1° maggio 2012
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