Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
< Art. 48 Ergoterapisti
> Art. 50 Logopedisti

Art. 49 Infermieri

1 Gli infermieri devono attestare:

a.1
il conseguimento del diploma di una scuola di cure infermieristiche riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale;
b.
un’attivitą pratica di due anni effettuata presso un infermiere autorizzato conformemente alla presente ordinanza, oppure in un ospedale o presso un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

2 Se i Cantoni non designano l’organismo preposto al riconoscimento dei diplomi, vi provvede il dipartimento.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 RS 412.10


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali