Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
< Art. 3 Frontalieri
> Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitā pubblica
Art. 4 Lavoratori distaccati all’estero
1 Rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che l’accompagnano, se:
- a.
- erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all’estero e
- b.
- lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera.
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attivitā lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
3 L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto.
4 Per le persone considerate distaccate all’estero ai sensi di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, la protrazione dell’assicurazione corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione. La stessa regola č applicabile alle altre persone che, in base a siffatta convenzione, sono soggette alla legislazione svizzera durante un soggiorno temporaneo all’estero.