Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 3: Prestazioni
Capitolo 2: Entitą della rimunerazione
< Art. 36a Progetti pilota per l’assunzione dei costi di prestazioni all’estero
> Art. 37a Commissioni consultive
Art. 371 Assunzione dei costi per le persone residenti all’estero
Per le prestazioni ospedaliere in Svizzera, in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore assume gli importi forfettari fatturati conformemente all’articolo 49 capoverso 1 della legge per:
- a.
- gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggetti all’assicurazione svizzera;
- b.
- gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l’articolo 95a della legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali