Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 3: Prestazioni
Capitolo 2: Entità della rimunerazione
< Art. 36 Prestazioni all’estero
> Art. 37 Assunzione dei costi per le persone residenti all’estero

Art. 36a1 Progetti pilota per l’assunzione dei costi di prestazioni all’estero

1 In deroga all’articolo 34 della legge, il Dipartimento può autorizzare progetti pilota che prevedono l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.

2 La domanda d’autorizzazione deve essere depositata quattro mesi prima dell’inizio presumibile del progetto pilota.

3 Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:

a.2
la sua durata è di quattro anni a partire dall’approvazione da parte del Dipartimento; la durata del progetto può essere prorogata una volta di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;
b.
è presentato congiuntamente da uno o più Cantoni e da uno o più assicuratori;
c.
possono beneficiarne le persone affiliate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano al progetto pilota e che dimorano abitualmente in un Cantone che partecipa al progetto pilota;
d.
definisce in una lista le prestazioni fornite all’estero prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; queste prestazioni devono adempiere le condizioni legali;
e.
contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell’ambito del progetto pilota; questi fornitori di prestazioni rispettano esigenze simili a quelle della legge;
f.
le tariffe e i prezzi delle prestazioni fornite all’estero;
1.
sono convenuti tra gli assicuratori e i fornitori esteri di prestazioni,
2.
si situano tra le tariffe usualmente applicabili per l’assicurazione malattie sociale estera e le tariffe applicabili in Svizzera,
3.
adempiono esigenze simili a quelle fissate dagli articoli 43, 49 e 52 della legge;
g.
le tariffe o i prezzi convenuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri devono essere rispettate da questi ultimi; essi non possono esigere rimunerazioni più elevate per le prestazioni di cui alla lettera d;
h.
contiene una concezione di supervisione scientifica da parte di un esperto indipendente e disciplina la ripartizione dei costi tra i Cantoni e gli assicuratori per detta supervisione.

4 Gli assicuratori possono rinunciare totalmente o in parte al prelievo dell’aliquota percentuale, della franchigia (art. 103) e dei contributi ai costi di degenza ospitaliera (art. 104) per le prestazioni fornite all’estero.

5 Il rapporto relativo alla supervisione scientifica è portato a conoscenza del Dipartimento.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° maggio 2012
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