Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 5: Vigilanza
Sezione 2: Ricorso dell’UFSP
< Art. 26 Vigilanza dell’istituzione comune
> Art. 28 Dati degli assicuratori

Art. 271

1 Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGA e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all’UFSP.

2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l’UFSP può interporre ricorso al Tribunale federale.


1 Nuovo testo giusta il n. II 95 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali