Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 3: Istituzione comune
< Art. 19a Assegnazione di compiti da parte del dipartimento
> Art. 20 Organo di revisione

Art. 19b1 Costi delle prestazioni legali

I costi delle prestazioni legali ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 della legge comprendono:

a.
i costi delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
b.
le prestazioni dell’assicurazione facoltativa delle indennitą giornaliere;
c.
la tassa di rischio nella compensazione dei rischi;
d.
le spese amministrative legate alla concessione delle prestazioni secondo le lettere a–c.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° maggio 2012
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