Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 2: Riassicuratori
< Art. 16 Autorizzazione a esercitare
> Art. 18 Riassicurazione

Art. 17 Riserve

1 L’UFSP appronta le direttive sulla costituzione delle riserve per la riassicurazione.

2 L’autorizzazione di esercitare la riassicurazione è ritirata se l’effettivo di un riassicuratore è inferiore per più di un anno alle esigenze di cui all’articolo 16 capoverso 1.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali