Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
< Art. 15 Autorizzazione a esercitare
> Art. 16 Autorizzazione a esercitare

Art. 15a1 Esenzione dall’obbligo di offrire l’assicurazione

1 Dall’obbligo di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera f della legge sono esonerati solo gli assicuratori con meno di 100 000 assicurati a condizione che:

a.2
non vogliano offrire prestazioni in alcuno Stato membro dell’Unione europea né in Islanda né in Norvegia;
b.
vogliano offrire prestazioni solo in uno, diversi o tutti gli Stati di cui alla lettera a in cui avevano già offerto prestazioni al momento della presentazione della domanda d’esenzione.3

2 La domanda d’esenzione va inoltrata all’UFSP al più tardi entro il 30 giugno. L’esenzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente.

3 Il Dipartimento decide sull’esenzione.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.


Stato 1° maggio 2012
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