Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
< Art. 14 Altri rami d’assicurazione
> Art. 15a Esenzione dall’obbligo di offrire l’assicurazione

Art. 15 Autorizzazione a esercitare

1 L’autorizzazione a esercitare prevista nell’articolo 13 della legge diventa effettiva all’inizio di un anno civile. La relativa domanda dev’essere presentata all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno precedente. Alla domanda vanno allegati:

a.
per le casse malati, i documenti di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–e;
b.
per gli istituti d’assicurazione privati, i documenti comprovanti l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione malattie conformemente alla legge federale del 23 giugno 19781 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), come pure i documenti di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere b–e.

2 Il dipartimento pronuncia l’autorizzazione se sono adempiute le condizioni legali e se le tariffe dei premi sono state approvate dall’UFSP.


1 [RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288 all. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 all. n. 2 3517 3679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12]. Vedi ora: la LF del 17 dic. 2004 (RS 961.01).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali