Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
< Art. 12 Riconoscimento delle casse malati
> Art. 14 Altri rami d’assicurazione

Art. 13 Assicurazioni complementari

Le casse possono esercitare le assicurazioni complementari previste nell’articolo 12 capoverso 2 della legge se ne sono state autorizzate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali