Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
< Art. 11 Sospensione della copertura dell’infortunio
> Art. 13 Assicurazioni complementari

Art. 12 Riconoscimento delle casse malati

1 Le casse malati ai sensi dell’articolo 12 della legge devono essere organizzate in una delle seguenti forme giuridiche:

a.
associazione (art. 60 CC1), fondazione (art. 80 CC), società cooperativa (art. 828 del Codice delle obbligazioni2, CO) o società anonima con fine non economico (art. 620 cpv. 3 CO);
b.
persona giuridica di diritto pubblico cantonale.

2 Il riconoscimento è pronunciato contemporaneamente all’autorizzazione di praticare prevista nell’articolo 13 della legge. Esso ha effetto all’inizio di un anno civile. La relativa domanda dev’essere presentata all’UFSP3 entro il 30 giugno dell’anno precedente. Alla domanda vanno allegati:

a.
gli statuti, l’atto costitutivo o il pertinente decreto cantonale o comunale come pure un estratto del registro di commercio;
b.
le disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previste nell’articolo 62 della legge e sull’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67 a 77 della legge, come pure le eventuali disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati;
c.
le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67 a 77 della legge;
d.
il preventivo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera ai sensi degli articoli 67 a 77 della legge;
e.
un riepilogo delle riserve e degli accantonamenti riguardo le categorie d’assicurazione di cui alla lettera d;
f.
la comunicazione inerente la presentazione della domanda all’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari4, se la cassa prevede di esercitare assicurazioni complementari e altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 della legge.

3 Le riserve minime di una cassa malati che domanda il riconoscimento devono ammontare almeno a 8 milioni di franchi.5

4 Il Dipartimento federale dell’interno (dipartimento) pronuncia il riconoscimento se sono adempiute le condizioni legali e se le tariffe dei premi sono state approvate dall’UFSP.

5 Il dipartimento ritira il riconoscimento se la cassa malati lo richiede oppure se essa non adempie più le condizioni legali. Provvede affinché il ritiro del riconoscimento diventi effettivo solo quando tutti gli assicurati sono stati ripresi da altri assicuratori.


1 RS 210
2 RS 220
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali