Parte terza: Regole di coordinamento
Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni
Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali
Sezione 3: Rimborso di prestazioni di altri assicuratori sociali
< Art. 118 Conseguenze per gli assicurati
> Art. 120
Art. 119 Differenti tariffe
1 L’assicuratore tenuto al rimborso versa ai fornitori di prestazioni l’eventuale differenza tra la tariffa applicata dall’assicuratore avente diritto al rimborso e la tariffa valevole per lui.
2 Se l’assicuratore avente diritto al rimborso ha pagato pił di quanto avrebbe dovuto applicando le tariffe valevoli per l’assicuratore tenuto al rimborso, i fornitori di prestazioni devono versargli la differenza.
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali