Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 2: Sospensione dell’obbligo d’assicurazione e della copertura dell’infortunio
< Art. 10a Sospensione dell’obbligo d’assicurazione
> Art. 12 Riconoscimento delle casse malati

Art. 11 Sospensione della copertura dell’infortunio1

1 La sospensione della copertura dell’infortunio prevista nell’articolo 8 della legge, effettuata a domanda scritta dell’assicurato, inizia al pił presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.

2 Prima della fine del rapporto di lavoro, della nascita del diritto all’indennitą di disoccupazione o della copertura degli infortuni non professionali, il datore di lavoro oppure l’assicurazione contro la disoccupazione deve informare per scritto l’assicurato circa l’obbligo, per questo, di comunicare all’assicuratore-malattie da quando cessa la copertura dell’infortunio. L’assicurato deve fare detta comunicazione all’assicuratore-malattie nel mese che segue l’informazione del datore di lavoro o dell’assicurazione contro la disoccupazione.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali