Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Sezione 1: Aventi diritto
< Art. 105m Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
> Art. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
Art. 1061 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi
Hanno diritto alla riduzione dei premi anche le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a ed f, purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali