Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 3: Partecipazione ai costi
Capitolo 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
< Art. 105l Cambiamento di assicuratore in caso di mora
> Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi
Art. 105m1 Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
1 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le partecipazioni ai costi scaduti:
- a.
- articolo 64a capoversi 1–7 della legge e articoli 105b–105l ai:
- 1.
- frontalieri e ai loro familiari,
- 2.
- familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
- 3.
- beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari;
- b.
- articolo 64a capoversi 1, 2 e 6 della legge e articoli 105b e 105l ai beneficiari di rendite e ai loro familiari; l’assicuratore rileva i certificati di carenza di beni.
2 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia non permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, l’assicuratore invia all’assicurato che non paga i premi o le partecipazione ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito, l’assicuratore può sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni. Esso deve nel contempo informare l’assicurato e l’istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora accumulati. Durante la sospensione dell’assunzione delle prestazioni, gli assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi dovuti.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).