Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 3: Partecipazione ai costi
< Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera
> Art. 105a Interessi di mora
Art. 105 Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi
1 Il dipartimento designa le prestazioni per le quali va riscossa una partecipazione ai costi più alta ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a della legge e ne stabilisce l’ammontare. Può inoltre prevedere una partecipazione ai costi più alta se le prestazioni:
- a.
- sono state fornite per un determinato periodo;
- b.
- hanno raggiunto un determinato volume.
1bis Il dipartimento designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un’aliquota percentuale più elevata ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l’entità.1
2 Se l’aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera b della legge, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella legge conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2.
3 Il dipartimento designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è ridotta o soppressa ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera b della legge. Esso stabilisce l’ammontare della partecipazione ai costi ridotta.
3bis Il dipartimento designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d della legge, per le quali la franchigia non è dovuta.2
4 Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il dipartimento sente la commissione competente.3
1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138).