Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali

< Art. 93 Contravvenzioni
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Art. 93a1 Inosservanza di prescrizioni d’ordine2

1 Sono puniti con una multa fino a 5000 franchi gli assicuratori, i riassicuratori e l’istituzione comune che, intenzionalmente o per negligenza:

a.
ostacolano l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione (art. 4–7);
b.
contravvengono agli obblighi e alle istruzioni di cui agli articoli 21–23;
c.
violano prescrizioni concernenti il sistema finanziario e l’esposizione dei conti (art. 60);
d.
violano prescrizioni concernenti i premi degli assicurati (art. 61–63);
e.
violano prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi (art. 64);
f.
compromettono l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

2 In deroga all’articolo 79 LPGA3, l’Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.5


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
2 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 RS 830.1
4 RS 313.0
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).


Stato 1° gennaio 2012
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