Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali

< Art. 92 Delitti
> Art. 93a Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 93 Contravvenzioni1

È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:2

a.
violando l’obbligo d’informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare informazioni;
b.3
si sottrae all’obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 32 LPGA4 e dell’articolo 82 della presente legge;
c.
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità di sorveglianza o lo rende altrimenti impossibile;
d.5
infrange il divieto di cui all’articolo 62 capoverso 2bis o 64 capoverso 8.

1 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
4 RS 830.1
5 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali