Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 2: Sospensione della copertura dell’infortunio
< Art. 8 Principio
> Art. 10 Fine della sospensione; procedura

Art. 9 Obbligo d’informare l’assicurato

Al momento dell’affiliazione all’assicurazione sociale malattie, l’assicuratore deve indicare per scritto all’assicurato il suo diritto giusta l’articolo 8.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali