Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali
< Art. 84a Comunicazione di dati
> Art. 85 Opposizione (art. 52 LPGA)
Art. 84b1 Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori
Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755 4757; FF 2004 4903).
2 RS 235.11
Stato 1° gennaio 2012
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