Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali
< Art. 83 Numero d’assicurato dell’AVS
> Art. 84a Comunicazione di dati

Art. 841 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare l’applicazione della presente legge possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:2

a.
sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di assicurarsi;
b.
calcolare e riscuotere i premi;
c.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
d.
stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all’articolo 653, nonché calcolarle e concederle;
e.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
f.
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
g.
allestire statistiche;
h.4
assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
i.5
calcolare la compensazione dei rischi.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755 4757; FF 2004 4903).
3 Ora: art. 65 e 65a
4 Introdotta dal n.11 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
5 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755 4757; FF 2004 4903).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali