Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilitą e il regresso
< Art. 79 Limitazione del regresso
> Art. 80 Procedura semplificata

Art. 79a1 Diritto di regresso del Cantone di domicilio

Il diritto di regresso secondo l’articolo 72 LPGA2 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato ai sensi degli articoli 41 e 49a.


1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
2 RS 830.1


Stato 1° gennaio 2013
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