Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso
< Art. 78 Coordinamento delle prestazioni
> Art. 79 Limitazione del regresso

Art. 78a Responsabilità per danni

Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA1 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.


1 RS 830.1


Stato 1° gennaio 2012
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