Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso
< Art. 78 Coordinamento delle prestazioni
> Art. 79 Limitazione del regresso
Art. 78a Responsabilità per danni
Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA1 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali