Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso
< Art. 77 Premi dell’assicurazione collettiva
> Art. 78a Responsabilità per danni
Art. 78 Coordinamento delle prestazioni
Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e provvede affinché le prestazioni dell’assicurazione sociale malattie o la rispettiva concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrindennizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di degenza ospedaliera.
Stato 1° gennaio 2012
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