Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico
< Art. 66 Sussidio della Confederazione
> Art. 67 Adesione

Art. 66a1 Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitā europea, in Islanda o in Norvegia2

1 La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunitā europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione č accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.3

2 La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.


1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).
2 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
3 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).


Stato 1° gennaio 2012
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