Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico
< Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia
> Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 661 Sussidio della Confederazione

1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l’articolo 65a lettera a.


1 Nuovo testo giusta il n. II 26 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali