Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico
< Art. 65 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni
> Art. 66 Sussidio della Confederazione

Art. 65a1 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia:

a.
ai frontalieri e ai loro familiari;
b.
ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
c.
ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali