Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 5: Finanziamento
Sezione 3: Partecipazione ai costi
< Art. 63 Indennizzo di terzi
> Art. 64a
Art. 64
1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
2 La partecipazione ai costi comprende:
- a.
- un importo fisso per anno (franchigia); e
- b.
- il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale.
4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di un adulto.
5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.
6 Il Consiglio federale può:
- a.
- prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
- b.
- ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
- c.
- sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4, se la stessa risulta inappropriata;
- d.1
- escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.
7 Per le prestazioni di maternità l’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi.
8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.2
1 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.