Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 5: Finanziamento
Sezione 2: Premi degli assicurati
< Art. 62 Forme particolari d’assicurazione
> Art. 64

Art. 63 Indennizzo di terzi

1 L’assicuratore versa un congruo indennizzo per l’associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un’autoritā d’assistenza che assumono compiti nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione malattie. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 LPGA1, tale norma č applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.2

2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dell’indennizzo di cui al capoverso 1.


1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali