Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 5 Inizio e fine dell’assicurazione
> Art. 6a Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia
Art. 6 Controllo e affiliazione d’ufficio
1 I Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.
2 L’autoritą designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Stato 1° gennaio 2012
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