Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 5 Inizio e fine dell’assicurazione
> Art. 6a Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 6 Controllo e affiliazione d’ufficio

1 I Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.

2 L’autoritą designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali