Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 6: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
< Art. 58 Garanzia della qualità
> Art. 60
Art. 591 Violazione delle condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni
1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:
- a.
- nell’ammonizione;
- b.
- nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate;
- c.
- nella multa; nonché
- d.
- in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2 La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.
3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:
- a.
- l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capoverso 1;
- b.
- l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6;
- c.
- il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l’articolo 58;
- d.
- l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44;
- e.
- il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3;
- f.
- la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali