Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 6: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
< Art. 58 Garanzia della qualità
> Art. 60

Art. 591 Violazione delle condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni

1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:

a.
nell’ammonizione;
b.
nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate;
c.
nella multa; nonché
d.
in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.

3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

a.
l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capoverso 1;
b.
l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6;
c.
il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l’articolo 58;
d.
l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44;
e.
il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3;
f.
la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).


Stato 1° gennaio 2012
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