Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 4: Tariffe e prezzi
< Art. 51 Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura
> Art. 52a Diritto di sostituzione

Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi

1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a.
il Dipartimento emana:
1.
un elenco delle analisi con tariffa;
2.
un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;
3.
disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici;
b.
l’Ufficio federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.

2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA1), le terapie che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso 1.2

3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48.


1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali