Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 4a Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunitā europea, in Islanda o in Norvegia
> Art. 6 Controllo e affiliazione d’ufficio
Art. 5 Inizio e fine dell’assicurazione
1 Se l’affiliazione č tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.
2 In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non č giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
3 L’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.