Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 4 Scelta dell’assicuratore
> Art. 5 Inizio e fine dell’assicurazione
Art. 4a1 Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:
- a.
- la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
- b.
- la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
- c.
- la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali