Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 4: Tariffe e prezzi
< Art. 47 Assenza di convenzione tariffale
> Art. 49 Convenzioni tariffali con gli ospedali

Art. 48 Convenzioni tariffali con associazioni di medici

1 All’approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medici, l’autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione,

stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi massimi superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata.

2 La tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale. Trascorso un anno dalla scadenza della convenzione, l’autorità che approva può stabilire una nuova tariffa limite senza tener conto della tariffa convenzionale anteriore.

3 Se una convenzione tariffale con un’associazione di medici non può essere stipulata sin dall’inizio, l’autorità che approva può, a domanda delle parti, stabilire una tariffa limite.

4 Per le parti che hanno stipulato una nuova convenzione tariffale, la tariffa limite decade con l’approvazione della convenzione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali