Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi
> Art. 4a Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunitą europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 4 Scelta dell’assicuratore

1 Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l’assicuratore tra quelli designati nell’articolo 11.

2 Nei limiti del corrispettivo raggio d’attivitą territoriale, gli assicuratori devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali