Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 1: Autorizzazione
< Art. 36 Medici
> Art. 37 Farmacisti
Art. 36a1 Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate dai corrispettivi medici che adempiono i requisiti di cui all’articolo 36.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali