Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione 1: Autorizzazione
< Art. 35 Principio
> Art. 36a Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

Art. 36 Medici

1 Sono autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei medici titolari di un attestato scientifico equivalente.

3 Per le prestazioni di cui all’articolo 31, i dentisti sono parificati ai medici.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali